apri un B&B a Campoli
mag 5th, 2007 by Paolo Cipriani
Cos’è un bed & Breakfast |
|
Costituiscono attività a conduzione familiare (bed and breakfast) le strutture ricettive gestite da privati che utilizzano parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre/sei camere, fornendo alloggio e prima colazione. L’attività, che ha origini prettamente nei Paesi anglosassoni, come Inghilterra, Irlanda, Stati Uniti e Austria, si è diffusa notevolmente in questi ultimi anni anche negli altri Paesi occidentali come la Germania, la Francia e ovviamente l’Italia. Il bed & breakfast si differenzia dalle altre attività ricettive principalmente per il numero di camere ridotto rispetto ad un albergo, un contesto familiare che ricorda quello della propria abitazione e la possibilità di entrare strettamente in contatto con la cultura e le abitudini locali. Da un’indagine svolta recentemente si evince che sono tre i motivi fondamentali per cui si preferisce soggiornare in un b&b: le strutture sono piccole e familiari, presentano un’atmosfera rilassante e di solito sono fornite di servizi personalizzati. Si sottolinea così la non standardizzazione di queste strutture rispetto agli alberghi e alle altre strutture ricettive. Coloro che scelgono questo tipo di sistemazione, oltre al risparmio economico, hanno la possibilità di immergersi in un ambiente tranquillo e familiare, caratteristiche difficili da trovare nelle altre tipologie di strutture turistiche. Inoltre sentiranno la presenza di un gestore/amico che potrà regalare preziosi consigli sulla città che ben conosce; sarà per lui un piacere consigliare un buon ristorante o una mostra aperta da pochi giorni, guidando così i suoi ospiti ad ammirare le meraviglie locali. Avviare un’attività di bed and breakfast è semplice e richiede investimenti molto contenuti e un impegno di tempo limitato. Una volta avviata l’attività di b&b basterà rispettare alcune semplici norme: il cambio della biancheria di ciascuna stanza dovrà essere effettuato almeno una volta alla settimana, e in ogni caso ad ogni cambio di ospite; la pulizia dei locali messi a disposizione degli ospiti dovrà essere svolta almeno due volte a settimana, e comunque ad ogni cambio di ospite. La prima colazione dovrà essere preparata esclusivamente con cibi confezionati, senza alcuna manipolazione da parte del gestore del bed and breakfast. VOGLIO APRIRE UN BED AND BREAKFAST A CAMPOLI APPENNINO!!! Per aprire un’attività di bed and breakfast è sufficiente recarsi presso l’Ufficio Turistico o Ufficio Commerciale del proprio Comune di residenza ( o presso l’APT o IAT locale) e compilare il modulo di inizio attività. Bisognerà allegare a tale modulo la planimetria della struttura che dovrà essere adibita a b&b, il certificato di residenza (è indispensabile che chi decida di avviare l’attività di b&b abbia la residenza nella struttura), l’atto di compravendita dell’immobile (se non si è proprietari dell’appartamento si può risolvere il problema con un certificato di comodato d’uso accompagnato dall’autorizzazione del proprietario a svolgere attività di bed and breakfast), una fotocopia del documento d’identità. A questo punto dovrete dichiarare i prezzi che intendete applicare ad ogni singola camera ( che sono liberamente decisi dal gestore) e il periodo di chiusura della vostra futura struttura ricettiva (il regolamento dei bed and breakfast prevede che l’attività debba essere chiusa per 60 giorni l’anno). I prezzi, con il timbro del Comune, andranno poi affissi dietro la porta della camera degli ospiti. SERVE LA PARTITA IVA? Attualmente l’attività di bed and breakfast, differentemente da quella di affittacamere, non prevede l’apertura di partita iva purchè esercitata in forma occasionale (cioè non continuativa. Come abbiamo specificato prima si prevede un periodo di chiusura di 60 giorni l’anno). Pur non essendo attività commerciale, al cliente comunque andrà rilasciata una ricevuta non fiscale al momento del pagamento. Gli importi percepiti dai servizi di bed and breakfast costituiscono reddito imponibile ai fini della dichiarazione dei redditi, da indicare nel Modello Unico nel quadro "L" (attività commerciali svolte in via occasionale). Si potranno altresì scaricare i costi sostenuti inerenti l’attività (scontrini delle bibite, ecc.) DUE ADEMPIMENTI IMPORTANTI Nel momento in cui si è operativi e si ricevono i primi ospiti, è di fondamentale importanza rispettare due regole principale: I REQUISITI MINIMI DA RISPETTARE Il numero delle camere e dei posti letto da utilizzare per l’attività di bed and breakfast varia a seconda delle Regioni: Le superfici delle camere sono per quasi tutte le regioni le seguenti: (Si consiglia sempre di controllare i requisiti necessari all’attività di bed and breakfast direttamente dalla legge regionale che ne regola le modalità). I servizi sanitari messi a disposizione degli ospiti dovranno essere completi di water, bidet, lavabo, vasca o doccia, specchio, presa di corrente e pulsante di chiamata allarme. Dovranno essere rispettati inoltre i reqisiti di legge per la "messa a norma" degli stessi. Ogni camera messa a disposizione degli ospiti dovrà essere completa di un letto, un comodino, una lampada ed una sedia per persona, un armadio, uno specchio, una presa di corrente, un cestino porta rifiuti e la biancheria da letto. Anche per questo punto si consiglia di vedere direttamente la legge regionale sull’attività di bed and breakfast. La colazione dovrà essere offerta ai clienti solo con alimenti confezionati e sigillati o al massimo riscaldati senza alcun tipo di manipolazione. Per cibi confezionati si intendono quegli alimenti posti in confezioni chiuse e con data di scadenza fissata dal produttore )prodotti industriali, di pasticceria, ecc.). Ogni confezione, una volta aperta, dovrà essere consumata in giornata e non potrà più essere offerta agli ospiti nei giorni successivi. |
|
L.R. 29 Maggio 1997, n. 18
Art.1 1. La Regione, in conformità ai principi contenuti nella legge 17 maggio 1983, n. 217, detta norme per la classificazione e la disciplina degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie. Art. 2 1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive gestite da privati, composte da non più di sei camere, con un massimo di dodici posti letto, ammobiliate, ubicate in non più di due appartamenti nello stesso stabile, nei quali sono offerti alloggio ed eventualmente servizi complementari. 2. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e degli eventuali accompagnatori di gruppi di giovani. 3. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, non superiore a novanta giorni, di persone o gruppi di persone e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da altri enti o aziende per l’ospitalità dei propri dipendenti e loro familiari. 4. Le strutture ricettive di cui ai commi 2 e 3 possono essere realizzate in immobili destinati ad abitazione collettiva. Capo II Art.3 1. Le strutture ricettive di cui all’articolo 2 devono avere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dai regolamenti comunali per i locali di civile abitazione ed idonei dispositivi di sicurezza secondo le disposizioni vigenti. Art. 4 1. Le strutture ricettive di cui all’articolo 2 devono avere i requisiti strutturali e funzionali minimi di cui alle tabelle contenute negli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante della presente legge. 2. Con delibera di Giunta regionale possono essere periodicamente sottoposte a revisione o modifica le tabelle di cui al comma 1. Art. 5 1. Gli esercizi di affittacamere possono offrire i seguenti servizi complementari: 2. Gli ostelli per la gioventù possono offrire: 3. Le case per ferie possono offrire: Art. 6 1. Le strutture ricettive di cui all’articolo 2 sono classificate sulla base dei requisiti funzionali e strutturali minimi indicati dall’articolo 4. 2. La classificazione è obbligatoria e deve essere indicata nell’autorizzazione amministrativa all’esercizio, negli stampati pubblicitari e nelle tabelle di cui all’articolo 12, comma 5, esposte nei locali. 3. Gli ostelli per la gioventù e le case per ferie sono classificate in un’unica categoria. 4. Gli esercizi di affittacamere sono classificati nelle categorie I^, II^ e III^, tenendo conto, oltre che dei requisiti posseduti e dei servizi complementari offerti, di ulteriori elementi indicati in apposito provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge. Capo III Art. 7 1. L’autorizzazione amministrativa all’esercizio delle strutture ricettive di cui all’articolo 2 è concessa dal comune, previo attestato di classificazione e parere rilasciati dall’azienda provinciale per il turismo. 2. Ai fini dell’attestato di classificazione e della autorizzazione, il proprietario o il gestore della struttura ricettiva interessata deve presentare all’azienda provinciale per il turismo ed al comune competenti per territorio domanda in carta legale, da cui risulti: 3. Alla domanda di cui al comma 2 debbono essere allegati i seguenti documenti: 4. L’azienda provinciale per il turismo, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3 e degli accertamenti effettuati tramite apposito sopralluogo, trasmette al comune, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l’attestato di classificazione ai sensi dell’articolo 6, con indicazione, per gli esercizi di affittacamere, della categoria attribuita, e un motivato parere concernente l’autorizzazione amministrativa all’esercizio della struttura ricettiva. 5. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento del parere da parte dell’azienda provinciale per il turismo, il comune provvede in merito all’autorizzazione amministrativa, indicando la categoria di classificazione, nonché il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi autorizzati. 6. Il provvedimento di autorizzazione è comunicato alla azienda provinciale per il turismo. 7. L’autorizzazione si intende rinnovata di anno in anno, alle condizioni originarie, previo pagamento delle tasse di concessione previste dalle norme vigenti. Art. 8 1. Coloro i quali nella casa in cui abitano offrono un servizio di alloggio e prima colazione, per non più di tre camere con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, non sono tenuti a richiedere al comune l’autorizzazione amministrativa ai sensi dell’articolo 7. 2. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionati per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione. 3. Coloro che intendono esercitare questa attività devono comunque comunicare preventivamente all’azienda provinciale per il turismo competente per territorio l’avvio dell’attività, dichiarando, con apposita autocertificazione in carta legale, gli elementi di cui all’articolo 7, comma 2, per comprovare l’esistenza dei requisiti previsti dall’articolo 3. 4. L’azienda provinciale per il turismo provvede ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della conferma dell’idoneità all’esercizio dell’attività. 5. Le strutture di cui al presente articolo, ritenute idonee, sono inserite in specifico elenco del quale l’azienda provinciale Art. 9 1. Nel caso in cui si verifichino mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione originaria delle strutture di cui all’articolo 2, deve essere richiesta all’azienda provinciale per il turismo la variazione dell’attestato di classificazione. 2. La variazione di cui al comma 1 è comunicata dalla azienda provinciale per il turismo al comune che ha rilasciato l’autorizzazione amministrativa all’esercizio, ai fini della conseguente rettifica del provvedimento. Art.10 1. L’autorizzazione amministrativa all’esercizio di affittacamere, di casa per ferie e di ostello per la gioventù può essere revocata dal comune, anche su segnalazione dell’azienda provinciale per il turismo o della azienda unità sanitaria locale competenti per territorio, nei seguenti casi: 2. Qualora il comune rilevi irregolarità diverse da quelle indicate al comma 1, diffida a rimuovere le irregolarità stesse entro un termine non superiore a dieci giorni e, in caso di persistenza, procede alla sospensione della autorizzazione amministrativa per un periodo non superiore a sei mesi. Decorso inutilmente tale periodo, il comune procede alla revoca dell’autorizzazione amministrativa. 3. Il provvedimento di sospensione temporanea e di revoca dell’autorizzazione amministrativa sono comunicati alla azienda provinciale per il turismo. Art.11 1. Il titolare dell’autorizzazione amministrativa che intende sospendere temporaneamente l’esercizio, deve darne preventiva comunicazione al comune e all’azienda provinciale per il turismo. La sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal comune per comprovati motivi per ulteriori sei mesi. Decorso tale termine, l’attività si considera definitivamente cessata. 2. Nel caso di cessazione definitiva dell’attività il titolare dell’autorizzazione amministrativa deve darne comunicazione all’azienda provinciale per il turismo ed al comune. Art. 12 1. Ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284, entro il 1^ ottobre di ogni anno, i gestori delle strutture ricettive di cui all’articolo 2 devono comunicare all’azienda provinciale per il turismo le tariffe che intendono praticare l’anno successivo, comprensive di I.V.A., relative a ciascun servizio offerto o alla somma di più servizi, ivi compresi quelli complementari ed accessori. 2. La mancata comunicazione delle tariffe entro il termine indicato implica l’automatica conferma di quelle in vigore. 3. In caso di variazione della classificazione durante il corso dell’anno o di sostituzione del gestore della struttura ricettiva, può procedersi, entro un mese dall’avvenuta variazione, a nuova comunicazione delle tariffe da valere per il restante corso dell’anno. 4. Le tariffe comunicate all’azienda provinciale per il turismo devono essere vidimate dall’azienda stessa. 5. Prima della riapertura dell’esercizio o prima dell’inizio del nuovo anno, il gestore, sulla base delle tariffe comunicate e vidimate dall’azienda provinciale per il turismo, deve compilare la "tabella dei prezzi", secondo un modello predisposto dalla Regione Lazio. Tale tabella è depositata presso l’azienda provinciale per il turismo, in duplice esemplare, ed è esposta in luogo visibile nella struttura ricettiva, a disposizione degli ospiti e delle autorità vigilanti. 6. Il gestore deve, altresì, compilare, su apposito modello predisposto dalla Regione, il "cartellino prezzi" da tenere esposto in ciascuna camera. 7. Qualsiasi pubblicazione che riporti i prezzi delle strutture ricettive regolamentate dalla presente legge deve fare riferimento alle tabelle di cui al comma 5. Art. 13 1. I gestori delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, oltre agli adempimenti di cui agli articoli precedenti, sono tenuti ad attenersi alle disposizioni di pubblica sicurezza relative alla denuncia delle persone alloggiate e alle vigenti norme in materia fiscale e tributaria. 2. I gestori delle strutture devono, altresì, presentare, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, all’azienda provinciale per il turismo competente per territorio i modelli ISTAT riferiti al movimento del flusso turistico secondo le vigenti disposizioni in materia. Art. 14 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 10, l’inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge sono punite, oltre che con le sanzioni previste dalle leggi statali, con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: 2. Oltre alle sanzioni di cui al comma 1, il sindaco può disporre il sequestro di eventuali pubblicazioni errate, non veritiere o ingannevoli. Art. 15 1. La vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitata dai comuni e dall’azienda provinciale per il turismo competenti per territorio. 2. Per l’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive modificazioni. Capo IV Art. 16 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende provinciali per il turismo provvedono alla ricognizione delle strutture ricettive di cui all’articolo 2 già operanti nei rispettivi ambiti territoriali e invitano i gestori delle strutture stesse ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro i successivi centottanta giorni. 2. Fino alla data del rilascio dell’attestato di classificazione e dell’autorizzazione amministrativa ai sensi dell’articolo 7, e, comunque, non oltre la scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal comma 1, le predette strutture ricettive proseguono la relativa attività secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. 3. Alla scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal comma 1 per l’adeguamento alle disposizioni della presente legge, le strutture ricettive che non hanno adempiuto a tale obbligo, non possono proseguire la propria attività. Art. 17 1. Sono abrogate tutte le norme contenute nelle leggi regionali incompatibili con le disposizioni della presente legge. Art. 18 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione e dell’articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Tabella "A" Requisiti minimi obbligatori per gli esercizi di affitacamere - Camere da letto, aventi accesso indipendente da altri locali e non più di tre posti letto ciascuna arredate con: - Un servizio igienico ogni sei posti letto, in caso di camere prive di bagni completi annessi, con: - Fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda e di riscaldamento. Tabella "B" Requisiti minimi obbligatori per gli ostelli per la gioventù - Camere da letto, distinte per uomini e donne, aventi non più di sei posti letto ciascuna, anche sovrapposti del tipo a castello, arredate con: - Un servizio igienico ogni otto posti letto, in caso di camere prive di bagni completi annessi, e comunque almeno uno per ogni piano, con: - Locali polifunzionali per il soggiorno con una superficie complessiva non inferiore a metri 0,50 per ogni posto letto; - Pulizia dei locali di cui alle lettere a) e c) ogni giorno e dei locali di cui alla lettera b) due volte al giorno; - Fornitura di biancheria da letto e da bagno e relativa sostituzione una volta alla settimana e ad ogni cambio ospite; - Fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda e di riscaldamento; - Servizio telefonico ad uso comune; - Cassetta di pronto soccorso secondo le indicazioni dell’azienda unità sanitaria locale. Tabella "C" Requisiti minimi obbligatori per le case per ferie - Camere da letto aventi non più di quattro posti letto ciascuna, arredate con: - Un servizio igienico ogni sei posti letto, in caso di camere prive di bagni completi annessi, e comunque almeno uno per ogni piano, con: - Cucina; - Sala da pranzo; - Sala di soggiorno; - Pulizia giornaliera dei locali; - Fornitura di biancheria da letto e da bagno e relativa sostituzione una volta alla settimana e ad ogni cambio di ospite; - Fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda e di riscaldamento; - Servizio telefonico ad uso comune; - Cassetta di pronto soccorso secondo le indicazioni dell’azienda unità sanitaria locale; - Somministrazione di piccola colazione. |
Perchè scegliere un bad and breakfast:
Grazie a questa nuova tipologia di alloggi turistici, oggi il bad and breakfast offre al cliente una possibilità diretta e più immediata della conoscenza del territorio dove è inserita la struttura. Ciò consente al turista di entrare in contatto con la cultura locale e di conoscerne le abitudini. Il bed & breakfast si differenzia dalle altre attività ricettive principalmente per il numero di camere ridotto rispetto ad un albergo, un contesto familiare che ricorda quello della propria abitazione e la possibilità di entrare strettamente in contatto con la cultura e le abitudini locali. I bad & breakfast quindi possono rappresentare l’interfaccia ideale tra il turista e il territorio, non solo per visitare le bellezze del territorio, ma anche per sfruttare tutte le opportunità che la zona mette a disposizione, dai concerti ai musei, dalle opere d’arte agli scorci più suggestivi, con il valore aggiuntivo dei suggerimenti di chi ci vive. Coloro che scelgono questo tipo di sistemazione, oltre al risparmio economico, hanno la possibilità di immergersi in un ambiente tranquillo e familiare, caratteristiche difficili da trovare nelle altre tipologie di strutture turistiche. Inoltre sentiranno la presenza di un gestore/amico che potrà regalare preziosi consigli sulla città che ben conosce; sarà per lui un piacere consigliare un buon ristorante o una mostra aperta da pochi giorni, guidando così i suoi ospiti ad ammirare le meraviglie locali. L’attività, che ha origini prettamente nei Paesi anglosassoni, come Inghilterra, Irlanda, Stati Uniti e Austria, si è diffusa notevolmente in questi ultimi anni anche negli altri Paesi occidentali come la Germania, la Francia e ovviamente l’Italia. Ogni giorno che passa la parola "bad end breakfast" entra sempre più di frequente nella terminologia comune. E’ facile infatti imbattersi in discorsi di persone che hanno avuto l’idea di aprire un b&b e trovarsi così a scoprire l’esistenza di un’attività lavorativa del tutto nuova e sicuramente redditizia. Ma che cos’è in realtà un bed and breakfast? Fino a pochi anni fa il turista che veniva a visitare Roma o le altre meravigliose città d’arte d’Italia doveva prenotare il suo soggiorno in un hotel o albergo spendendo cifre considerevoli soprattutto se voleva trascorrere la propria vacanza non lontano dal centro. L’alternativa all’hotel era di prendere o una casa in affitto (ma per almeno 15 giorni) o di pernottare in qualche ostello a prezzi modici; ma tali sistemazioni poco si adattavano al turista che aveva programmato una vacanza di qualche giorno o a quello che non voleva rinunciare ai comfort e alle comodità che solo in un albergo poteva trovare. Nasce così il "bed and breakfast", la soluzione ideale per chi vuole risparmiare senza però rinunciare alla qualità della struttura che lo ospita. Il b&b è un appartamento dove all’interno sono messe a disposizione una o più camere, generalmente con un bagno privato. Il turista potrà allora prenotare una splendida camera con tutti i comfort nel centro della città risparmiando molti soldi rispetto ad un hotel, ma riuscendo comunque a soddisfare pienamente le sue esigenze. Avviare un’attività di bad and brekfast è semplice e richiede investimenti molto contenuti e un impegno di tempo limitato. Una volta avviata l’attività di b&b basterà rispettare alcune semplici norme: il cambio della biancheria di ciascuna stanza dovrà essere effettuato almeno una volta alla settimana, e in ogni caso ad ogni cambio di ospite; la pulizia dei locali messi a disposizione degli ospiti dovrà essere svolta almeno due volte a settimana, e comunque ad ogni cambio di ospite. La prima colazione dovrà essere preparata esclusivamente con cibi confezionati, senza alcuna manipolazione da parte del gestore del bad&breakfast.



