LA VOCE DI NIKO il poliziotto amiko
feb 16th, 2007 by Paolo Cipriani
LA REVISIONE e’ il controllo inteso ad accertare il permanere nei veicoli delle condizioni riguardanti la sicurezza per la circolazione,..
..e’ disciplinata dall’art. 80 del codice della strada e si effettua per le categorie e con le cadenze appresso indicate.
devono fare la revisione ogni anno: autobus, taxi, ambulanze, trattori, autocaravan, rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t..
La revisione annuale va effettuata la prima volta nell’anno successivo a quello di prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione, e successivamente ogni anno, entro il mese corrispondente a quello in cui e’ stata effettuata l’ultima revisione.
invece si deve fare la revisione generale ogni 2 anni per: autovetture; autoveicoli immatricolati per trasporto promiscuo; autocarri ; autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di massa complessiva fino a 3,5 t; quadricicli a motore, rimorchi di massa complessiva fino a 3,5 t., veicoli atipici assimilati a una delle predette categorie.
La revisione biennale si effettua a partire dal 4° anno seguente a quello della prima immatricolazione e successivamente ogni due anni nei mesi individuati come per la revisione annuale (v. sopra);
revisione motocicli e ciclomotori
il D.m. 29.11.2002 ha allineato la periodicita’ delle revisioni di ciclomotori e motoveicoli a quella delle autovetture.
La revisione si effettua quindi a partire dal 4° anno successivo a quello di rilascio del certificato del ciclomotore o della carta di circolazione del motoveicolo, e quindi ogni 2 anni nei mesi individuati come per la revisione annuale.

c a l e n d a r i o 2 0 0 7
chi deve fare la revisione quest’anno?
ciclomotori
tutti, compresi i quadricicli leggeri: immatricolati per la prima volta nell’anno 2003, oppure già revisionati nell’anno 2005
motoveicoli
motocicli e motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, motoveicoli uso speciale o per trasporti specifici, mototrattori, quadricicli, immatricolati per la prima volta nell’anno 2003, già revisionati nell’anno 2005;
autoveicoli
autovetture ad uso proprio e autoveicoli ad uso promiscuo, autocaravan di massa complessiva non superiore a 3,5 t., autocarri, autoveicoli ad uso speciale e per trasporti specifici di massa complessiva non superiore a 3,5 t.;
immatricolati per la prima volte nell’anno 2003, già revisionati nell’anno 2005 ;
autovetture di piazza o noleggio con conducente ; autovetture in servizio di linea ;
-autoambulanze ;
-autoveicoli di massa superiore a 3,5 t.
-autobus fino a 16 posti con conducente e massa non superiore a 3,5 t.;
-autobus non oltre 16 posti compreso il conducente.
immatricolati per la prima volta nell’anno 2006, già revisionati nell’anno 2006
rimorchi
-rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 t. ;
immatricolati per la prima volte nell’anno 2006, già revisionati nell’anno 2006.
s a n z i o n i
chiunque circola con un veicolo non sottoposto alla prescritta visita di revisione periodica e’ soggetto alla sanzione da euro 148.00 a euro 594.00 nonche’ il ritiro della carta di circolazione da inviare al dttsis competente;
in caso di ripetuta omissione di revisione, la sanzione va raddoppiata ;
chiunque circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione, la sanzione e’ di euro 296.00
n.b. nel caso la revisione ha avuto esito sfavorevole, sulla carta di circolazione viene apposto un timbro “ripetere”, seguito da ;
- ripresentare a visita entro un mese : consente di circolare nel frattempo purche’ si sia provveduto al ripristino della prescritta efficienza;
- veicolo sospeso dalla circolazione : consente soltanto di condurre il veicolo in officina nella stessa giornata il cui timbro e’ stato apposto .
Chiunque produce una falsa attestazione agli organi competenti e’ soggetto alla sanzione da euro 370,00 a euro 1.485,00, e relativo ritiro della carta di circolazione da inviare al dttsis competente.
n.b. – per i veicoli a revisione annuale (e rimorchi fino a 3,5 t.) se prenotati prima dei termini propri di scadenza, e’ consentita la circolazione oltre tali termini fino alla data fissata per la visita; mentre se la prenotazione e’ avvenuta dopo la scadenza dei termini, non consente la circolazione del veicolo, salvo che per raggiungere il luogo di revisione esclusivamente nel giorno



